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Mutuo all'asta

Per saperne di più: "mutuo asta"

(I Tribunali possono adottare, nell'ambito della procedura esecutiva, due sistemi:

  1. vendita immobiliare con incanto (con o senza delega ai notai);
  2. vendita immobiliare senza incanto1.

In entrambi i casi il Giudice dell'esecuzione o il Giudice delegato, con l'ordinanza di vendita, dispone la pubblicazione sui quotidiani nazionali o locali, ovvero con ulteriori modalità di pubblicità stabilite (ad. es. su siti internet), dell'avviso della vendita contenente gli estremi dell'immobile, il prezzo base d'asta, la data in cui l'asta si terrà ed i riferimenti per l'individuazione della procedura.

Nella predetta pubblicazione sarà contenuta l'indicazione:
  1. della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui ipotecari;
  2. delle banche aderenti all'iniziativa;
  3. dell'invito a contattare le sedi delle agenzie incaricate dalle banche, delle quali viene riportato anche il numero telefonico.

La pubblicazione sarà interamente a carico della procedura esecutiva.

1Il meccanismo della vendita senza incanto è caratterizzato dal fatto che gli aspiranti all'acquisto, tranne il debitore, presentano le loro offerte direttamente nella cancelleria del giudice senza entrare in competizione diretta tra loro.

Modalità partecipazione
  • Richiesta cliente
  • Preliminare di mutuo
  • Cauzione
  • Aggiudicazione e acquisto del bene

Richiesta Cliente

Nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta (indicativamente circa 4-5 mesi) il partecipante interessato contatterà la Banca prescelta che provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo, il cui esito dovrà essere comunicato al richiedente almeno quindici giorni prima dell'asta, con l'indicazione dell'importo massimo mutuabile.
Si precisa che in considerazione che il valore dell'immobile è già individuato dalla Consulenza Tecnica D'Ufficio (CTU) del Tribunale (valutazione da acquisire tramite il Cliente) la prevista perizia estimativa non deve essere effettuata, salvo il caso in cui la CTU sia datata di oltre un anno.

Preliminare di mutuo

L'impegno alla successiva stipula del mutuo alle condizioni concordate dovrà essere formalizzato mediante la compilazione del "Preliminare di mutuo per l'acquisto di immobili derivante da vendita giudiziaria", sottoposto alla condizione dell'aggiudicazione e del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario-mutuatario; da tale contratto la Banca potrà sciogliersi sia per giusta causa sopravvenuta, secondo il disposto dell'art. 1822 c.c. (obiettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario), sia nell'ipotesi in cui sull'immobile risultino vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c., ovvero gravami non cancellabili con la trascrizione del decreto di trasferimento, ancorché segnalati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) della procedura. La stipula di tale contratto preliminare avverrà tramite scambio di lettere tra il Cliente e la Banca.

Cauzione

Per poter partecipare all'asta immobiliare, coloro che intendono parteciparvi devono depositare presso l'Ufficio vendite del Tribunale presso cui è radicata la procedura esecutiva:

  • la propria offerta di acquisto;
  • prestare la cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo offerto;
  • depositare una somma approssimativamente uguale all'importo delle spese relative alla vendita.
Aggiudicazione e acquisto del bene

A seguito dell'asta e dell'eventuale espletamento della gara si potranno avere i seguenti casi:

  • il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario del bene:
    • il preliminare di mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito ulteriore al mutuatario rispetto alle spese di istruttoria; (dovranno essere quindi percepite le commissioni previste);
  • il promissario mutuatario si aggiudicherà il bene:
    • il giudice ordinerà il pagamento del prezzo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
    • la Banca dovrà pertanto erogare il mutuo entro tale termine.

Risulta aggiudicatario del bene in vendita il partecipante che avrà offerto di più nel corso dell'asta o nella presentazione delle offerte e sia decorso il termine di giorni 10, indicato dall'art. 584 c.p.c., senza che nessun altro soggetto abbia provveduto ad offrire un prezzo superiore di almeno un sesto, rispetto al prezzo di aggiudicazione. Soltanto dietro versamento della somma il Giudice dell'esecuzione procederà a firmare il decreto di trasferimento, con il quale la proprietà transita in capo all'aggiudicatario. Presupposto del decreto è il versamento del prezzo, pertanto in mancanza di ciò, può essere revocato. Il decreto deve ritenersi esteso anche agli accessori ed alle pertinenze del bene.

Con il decreto di trasferimento viene disposta la cancellazione di tutte le trascrizioni (con alcune eccezioni) e di tutte le iscrizioni ipotecarie, indipendentemente dal fatto che il creditore ipotecario sia rimasto soddisfatto ed il suo credito sia stato estinto.

Con lo stesso risultano, inoltre, estinti anche i privilegi speciali gravanti sull'immobile.
Tale decreto è titolo per la trascrizione del trasferimento immobiliare e titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell'immobile nei confronti di chiunque lo detenga senza essere titolare di un diritto reale o personale opponibile ai creditori. Le spese di trasferimento (comprensive di quelle fiscali, di registrazione, di trascrizione, ipotecarie e catastali) sono a carico del nuovo proprietario (e, in linea di massima, sono coperte da quelle già versate a norma dell'art. 580 c.p.c.- Cauzione)2.

2 In particolare il decreto di trasferimento è soggetto a trascrizione nel termine di venti giorni dalla sua pronuncia. Si precisa che la liquidazione dell'imposta di registro è commisurata al prezzo di aggiudicazione)

Documenti Necessari

  • Documento d'identità richiedenti;
  • Codice fiscale richiedenti;
  • Certificato di nascita e stato di famiglia dei richiedenti;
  • Estratto di matrimonio per sunto o atto di separazione dei beni dei richiedenti;
  • Certificato storico anagrafico dei richiedenti;
  • Certificato di residenza;
  • Certificato di Stato Civile e/o Certificato Contestuale;
  • Estratto conto bancario ultimi tre mesi;
Per Imprenditori e Liberi Professionisti:
  • Modello Unico con relative attestazioni di pagamento IRPEF;
  • Visura Camerale;
  • Iscrizione ad albi professionali;
Per Dipendenti Pubblici e Privati:
  • C.U.D.;
  • Modello 730;
  • Ultime 3 buste paga;
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto e l'anzianità di servizio;
Immobile in vendita all'asta
  • Ordinanza;
  • Verbale di Aggiudicazione;
  • CTU

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