Il mediatore creditizio e' colui che professionalmente oppure abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il ruolo del mediatore creditizio e' espressamente regolato dalla legge 7 marzo 1996, n.108 che prevede ai sensi dell'articolo 16 l'emanazione di un regolamento in materia, il D.P.R. 28 luglio 2000 n.287 - Regolamento di attuazione dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia, dove viene espressamente specificato anche il concetto di mediazione creditizia.
A garanzia della professionalita' di tale figura la legge prevede l'istituzione di un apposito albo dove devono essere inseriti tutti coloro che svolgono la professione. La competenza della gestione dell'albo e' stata affidata all'Ufficio Italiano Cambi. L'albo dei mediatori creditizi puo' essere consultato all'indirizzo http://www.uic.it, nella sezione antiriciclaggio dove si trova la parte dedicata agli Albi ed Elenchi.
La disciplina legislativa per i mediatori creditizi costituisce una normativa di complemento rispetto alle piu' ampie e articolate normative previste per gli operatori istituzionali del credito (banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, imprese di assicurazione), visto che i requisiti di onorabilita' per l'iscrizione all'albo sono i medesimi previsti dall'art. 109 del d. leg. 385/93 per gli amministratori di banche.
Di particolare rilevanza, sotto questo profilo, e' la norma che prescrive l'applicabilita' all'attivita' di mediazione creditizia delle disposizioni contenute nel titolo VI del d. leg. 385/93 e della legge 197/91 a cui e' stata data attuazione con il d.leg.vo 153/97 (rispettivamente trasparenza delle condizioni contrattuali e norme in materia di antiriciclaggio consistenti nella identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette). L'estensione di tali norme ai mediatori creditizi garantisce sostanzialmente, nei confronti del pubblico, le medesime tutele ed i medesimi oneri previsti per gli altri intermediari finanziari e consente di sottoporre tali soggetti al monitoraggio degli organi di vigilanza.
La legge 108/96 prevede che ai "mediatori creditizi" siano affidate le seguenti funzioni:
Scelta degli Istituti di Credito in base agli oneri applicati ai contratti di mutuo che non devono
Trattazione dei tassi di mercato, mettendo in concorrenza i vari Istituti di Credito con una logica che, pur non penalizzando l'Istituto di Credito stesso, favorisca i clienti con tassi di interesse maggiormente convenienti;
Sottoscrizione di convenzioni con i maggiori Istituti di Credito al fine di ottenere tassi inferiori a quelli di mercato;
Aggiornamenti periodici dei tassi di interesse praticati dai piu' noti Istituti di Credito tramite la pubblicazione di un "Borsino Immobiliare"
Servizio di istruzione delle pratiche di mutuo o di leasing;
Presentazione delle pratiche di mutuo ai vari Istituti salvaguardando il mutuatario, ma anche il mutuante.
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.