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Nozioni / Mantenimento dei benefici fiscali

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Mantenimento dei benefici fiscali
dopo la sostituzione del mutuo

In caso di rinegoziazione o sostituzione di mutuo l'attuale normativa consente di continuare a detrarre le spese e gli interessi passivi.
Tra l'altro vengono conservate le agevolazioni del mutuo originario, anche se superiori a quelle previste per i nuovi finanziamenti.
Però il diritto rimane solo se risultano verificate le tre seguenti condizioni:

  • I debitori restano gli stessi;
  • I beni concessi a garanzia rimangono invariati;
  • L'importo del nuovo mutuo ammonta ad un importo uguale o inferiore al debito residuo del precedente, maggiorato delle spese di chiusura del vecchio e di apertura del nuovo.

Qualcuno ha osservato che nell'appendice delle istruzioni del Modello UNICO in tema di rinegoziazione è richiesta l'invarianza delle parti contraenti, concludendo così che cambiando banca - una delle parti - si perderebbe la detraibilità.

Va tuttavia osservato che la specificazione riguarda la "rinegoziazione", operazione che può implicitamente essere condotta solo dalla stessa banca.

Il limite non è posto per la sostituzione di mutuo, che può avvenire con la stessa banca o con altra. A conferma di ciò si riporta un estratto del testo della Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 95/E, del 12 maggio 2000: "Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario".