La normativa sulla detrazione fiscale dei mutui è cambiata
più volte nel tempo.
I benefici applicabili dipendono da quella in vigore al momento della stipula.
Una volta acquisiti essi rimangono invariati indipendentemente dalla
legislazione successiva.
Le detrazioni spettano ai mutui contratti per l'acquisto di qualsiasi
immobile, anche non abitativo.
Il limite di spesa imputabile è stabilito in 2.065,83 euro per ciascun
intestatario del mutuo.
Le detrazioni riguardano i mutui utilizzati ai fini dell'acquisto di
un'abitazione propria, anche se diversa da quella principale.
L'importo su cui applicare la detrazione è di 2.065,83 euro per ciascun
intestatario del mutuo.
Se il mutuo riguarda un immobile che è divenuto la propria abitazione
principale entro l'8 dicembre 1993, il limite viene elevato a 3.615,20
euro.
Le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto di immobili
divenuti l'abitazione principale entro l'8 dicembre 1994 e a condizione
che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla
data di stipulazione del mutuo.
L'importo massimo su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro
riferiti al mutuo, indipendentemente dal numero di cointestatari.
In caso siano stati stipulati diversi mutui per la stessa casa non è
comunque permesso portare in detrazione una somma eccedente il limite
sopra indicato.
La detrazione è consentita se il mutuo riguarda l'acquisto di unità che
siano divenute l'abitazione principale dei mutuatari entro sei mesi
dall'acquisto. Inoltre l'atto di compravendita deve essere stato
sottoscritto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipulazione del mutuo.
Limite massimo per la detrazione: 3.615,20 Euro complessivi per tutti gli
intestatari e indipendentemente dal loro numero.
Per i mutui destinati all'acquisto vale quanto indicato in relazione a quelli stipulati tra il 1994 e il 1996.
Per chi ha utilizzato il mutuo ai fini della ristrutturazione è consentito portare in detrazione una quota massima di Euro 2.582,28 da frazionare sul numero di intestatari del mutuo. Il beneficio spetta anche se i lavori hanno riguardato immobili diversi dall'abitazione.
Sono detraibili i mutui utilizzati per l'acquisto, la ristrutturazione o
la costruzione dell'abitazione principale.
I mutui per acquisto o ristrutturazione sono detraibili a condizione che
l'immobile sia divenuto l'abitazione principale dei mutuatari entro sei
mesi dall'acquisto. Inoltre l'atto di compravendita deve essere stato
sottoscritto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione
del mutuo.
Per ristrutturazione si intende un profondo intervento, comprovato da
concessione edilizia o atto equivalente, rivolto a trasformare l'unità, in
tutto o in parte, in un immobile diverso dal precedente.
Nel caso di mutuo per costruzione la detrazione è ammessa a condizione che
i lavori di costruzione abbiano avuto inizio nei sei mesi antecedenti o
successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità
immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal
termine dei lavori.
I mutui per acquisto consentono la detrazione fino alla concorrenza di Euro 3.615,20, mentre quelli per costruzione o ristrutturazione fino ad Euro 2.582,28, sempre riferiti al mutuo, indipendentemente dal numero di cointestatari.
Se sono stati stipulati diversi mutui non è comunque permesso portare in detrazione una somma superiore ai limiti sopra specificati.