Il Codice Civile prevede numerose cause capaci di produrre
la cosiddetta "estinzione" dell'ipoteca, con conseguente perdita
della sua efficacia.
Sono contenute nell'articolo 2878 e riguardano i casi in cui:
Per non confondersi le idee bisogna però ricordare che "estinzione" e "cancellazione" dell'ipoteca non sono la stessa cosa.
L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile, cioè ne annulla la
consistenza e la possibilità per chiunque di adoperarla. Nella forma essa però
continuerà a figurare, anche se con una presenza puramente apparente.
Per esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito, ma chi
eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di contenuto.
La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita "cancellazione di ipoteca" e avviene diversamente in funzione del tipo di ipoteca.
La cancellazione dell'ipoteca volontaria può essere ottenuta sia con modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto notarile.
Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge n° 40
del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente che la banca
comunichi l'avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici.
Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, con un consistente risparmio di
spesa.
Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall'estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica all'Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell'ipoteca senza oneri per il debitore (comma 8 septies).
NOTA: Poiché non sono state previste sanzioni nei confronti
delle banche che omettono di effettuare la suddetta comunicazione, potrebbe
talvolta rendersi necessario inoltrare al creditore una richiesta scritta,
affinché l'obbligo venga rispettato.
Nel caso di mutui estinti in precedenza, il termine di 30 giorni decorrerà
dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore, da inoltrarsi
alla banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
NOTA: Quando bisogna intervenire con un nuovo mutuo subito dopo l'estinzione del precedente, la strada della cancellazione automatica diventa piuttosto difficile da praticare.
Ciò perché la banca che ha comunicato l'avvenuta estinzione dispone per trenta giorni della facoltà di opporsi alla cancellazione dell'ipoteca, in presenza di un giustificato motivo.
Sebbene si tratti di un'eventualità remota, è improbabile che il nuovo finanziatore si renda disponibile a rilasciare un nuovo mutuo prima che sia decorso tale periodo.
In tali frangenti l'unica soluzione resterà quella di tornare ad utilizzare il metodo tradizionale, con l'intervento del notaio.
Nei casi in cui si preferisce o si è costretti a ricorrere al notaio, egli procederà alla redazione di un atto notarile unilaterale, chiamato "atto di assenso alla cancellazione di ipoteca".
Sottoscrivendolo il creditore dichiarerà di essere favorevole all'annullamento dell'iscrizione a proprio favore.
Le spese relative resteranno a carico del debitore. Il costo notarile ammonterà ad un importo compreso tra un terzo e metà del costo aggiornato per l'iscrizione di un'ipoteca di pari importo.
Anche la banca richiederà un contributo per l'intervento in atto del proprio procuratore, il cui ammontare massimo appare specificato nel foglio informativo del mutuo.
Per i mutui rilasciati da banche, assoggettati all'origine ad imposta sostitutiva, non sono previste imposte di cancellazione. Negli altri rari casi bisognerà corrispondere una tassa pari allo 0,5% dell'importo iscritto.
NOTA: Alcune banche utilizzano una clausola contrattuale che le autorizza ad assentire alla cancellazione ipotecaria dopo due anni dall'estinzione anticipata del mutuo.
Se il mutuo è fondiario questa richiesta, intesa a proteggerle dai rischi di revocatoria fallimentare sui pagamenti, non trova tuttavia fondamento. Ciò in considerazione dell'esplicita tutela stabilita al riguardo dal Testo Unico Bancario (art. 39, comma 4).
Qualora il mutuo non fosse fondiario la clausola acquisterebbe significato, ma
risulterebbe comunque così lesiva nei confronti del mutuatario da raccomandare
il ricorso ad altro istituto di credito.
L'esistenza di un'ipoteca non cancellabile per un periodo così lungo
equivarrebbe infatti all'impossibilità di trovare acquirenti per l'immobile
almeno per tutta la durata originaria del mutuo.
Va infine osservato come tale indicazione risulti implicitamente in contrasto
con lo spirito del Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007, secondo cui
l'ipoteca “si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita”.
L'ipoteca giudiziale viene iscritta in base ad una disposizione del giudice. Per ottenerne la cancellazione non sarà perciò sufficiente la dichiarazione di rinuncia del creditore, ma bisognerà completare una procedura presso il Tribunale che consenta di disporre di un "ordine di cancellazione" emesso dal magistrato.
Se il debito collegato alla formalità ipotecaria è stato estinto, l'ottenimento della disposizione richiederà qualche tempo ma sarà garantito.
Un'ultima considerazione sulla cancellazione riguarda i ritardi con cui viene fisicamente annotata in molte Conservatorie. La materiale indicazione viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di ritardo.
Ciò significa che nel frattempo l'ipoteca continuerà a risultare come esistente.
Durante tale periodo l'insussistenza dell'ipoteca potrà essere dimostrata, a pieno titolo, esibendo l'atto di assenso alla cancellazione del creditore (ipoteche volontarie) o l'ordine di cancellazione del giudice (ipoteche giudiziali).
Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere espletata consultando il "Registro delle Comunicazioni", tenuto dall'Agenzia del Territorio.